Art. 9.
(Accelerazioni procedurali).

      1. I termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.
      2. I progetti per l'adeguamento degli edifici esistenti alla normativa tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 2 sono sottoposti a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.
      3. Per i controlli di cui al comma 2 le amministrazioni regionali e i privati possono avvalersi della consulenza di enti pubblici individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa apposita convenzione, il cui schema-tipo è definito dal medesimo decreto.
      4. Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dalla parte I, titolo II, capo III, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, la dichiarazione del progettista abilitato nella quale si assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti deve essere estesa anche alla conformità alla normativa tecnica aggiornata ai sensi

 

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dell'articolo 2 della presente legge. Il progettista è comunque tenuto ad allegare alla relazione stessa i risultati del controllo di cui ai commi 2 e 3.
      5. I comuni esercitano controlli a campione sulla conformità delle opere in corso di realizzazione ai progetti approvati, informando gli enti erogatori dei contributi sulle diversità esecutive riscontrate, qualora da queste possa derivare la revoca dei contributi e dei benefìci di cui all'articolo 5.