1. I termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle disposizioni vigenti alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotti alla metà.
2. I progetti per l'adeguamento degli edifici esistenti alla normativa tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 2 sono sottoposti a controllo da parte dei competenti uffici tecnici.
3. Per i controlli di cui al comma 2 le amministrazioni regionali e i privati possono avvalersi della consulenza di enti pubblici individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa apposita convenzione, il cui schema-tipo è definito dal medesimo decreto.
4. Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dalla parte I, titolo II, capo III, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, la dichiarazione del progettista abilitato nella quale si assevera la conformità delle opere alle prescrizioni vigenti deve essere estesa anche alla conformità alla normativa tecnica aggiornata ai sensi